Esploriamo il diritto fondamentale dei genitori alla libertà educativa, analizzando la normativa italiana e internazionale che lo tutela. L’autore sottolinea l’importanza di difendere questo diritto, specialmente in relazione all’educazione affettiva, in un contesto sociale dove le scelte educative familiari vengono sempre più messe in discussione dal tentativo di sostituirsi ai principali soggetti educanti.
La libertà educativa dei genitori è il diritto fondamentale dei genitori di scegliere e indirizzare l’educazione dei propri figli secondo le proprie convinzioni filosofiche, religiose e pedagogiche, senza interferenze ingiustificate da parte dello Stato o di altre istituzioni. Questo diritto implica la possibilità di decidere non solo l’orientamento educativo (scuola pubblica statale o paritaria, educazione formale o informale), ma anche le modalità, i contenuti e le strutture dell’educazione, sempre nel rispetto del benessere e dei diritti del minore.
Gli elementi chiave della libertà educativa dei genitori si possono configurare in due punti sostanziali:
1. Scelta dell’educazione: I genitori hanno il diritto di scegliere la tipologia di educazione che ritengono più adatta per i loro figli, che può includere scuole pubbliche statali o paritarie, od anche forme alternative di educazione come l’homeschooling (istruzione parentale).
2. Conformità alle proprie convinzioni: La libertà educativa implica che i genitori possano scegliere un percorso educativo che sia coerente con le loro convinzioni personali, sia esse religiose, filosofiche o pedagogiche. Questo diritto è tutelato anche quando le scelte educative si discostano dalle politiche educative dello Stato, purché non danneggino il minore.
CENNI NORMATIVI
La libertà educativa dei genitori rappresenta un diritto fondamentale, garantito in tutti i paesi occidentali.
Nell’ordinamento italiano, il diritto alla libertà educativa dei genitori è riconosciuto e tutelato principalmente in termini generali dall’art. 30 della Costituzione, che stabilisce il diritto e il dovere dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli.
Un altro riferimento è l’art. 33 della Costituzione, che sancisce la libertà di insegnamento Ed il successivo art. 34 Cost., che disciplina l’accesso all’istruzione. Sebbene quest’ultimo articolo riconosca l’importanza dell’istruzione pubblica, la libertà educativa dei genitori è implicita nel fatto che la scelta dell’educazione deve essere compatibile con la libertà di insegnamento e le scelte educative familiari. L’art. 34 garantisce l’accesso all’istruzione ma non preclude altre forme di educazione, comprese quelle private o alternative.
Alcuni provvedimenti normativi specifici, rafforzano ulteriormente questo diritto.
La Legge 153 del 1969, che ha istituito il diritto all’istruzione e alla libertà di scelta educativa, ha avuto un impatto significativo sull’evoluzione della libertà educativa in Italia, sancendo il diritto dei genitori di scegliere l’educazione dei propri figli, anche in relazione alla possibilità di frequentare scuole non statali.
La Legge 62 del 2000, che stabilisce le norme in materia di parità scolastica, contribuisce a garantire la libertà educativa, riconoscendo che le scuole non statali possono essere equiparate alle scuole statali, assicurando pari dignità e diritto di scelta educativa da parte dei genitori [1].
Anche in ambito internazionale, la libertà educativa dei genitori è un principio sancito da trattati e convenzioni.
La Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo è una delle fonti principali di protezione dei diritti fondamentali in Europa. L’articolo che tutela esplicitamente la libertà educativa dei genitori è l’articolo 2 del Protocollo n. 1 della CEDU secondo cui “Nessuno può essere privato del diritto all’istruzione. […]. In particolare, i genitori hanno il diritto di assicurare un’istruzione e un insegnamento conformi alle loro convinzioni religiose e filosofiche.”
La Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, che ha valore giuridico vincolante per gli Stati membri dell’Unione, tutela il diritto alla libertà educativa dei genitori sancendo, all’art.14 che “Il diritto all’istruzione è garantito. […] I genitori hanno diritto di assicurare l’istruzione e l’insegnamento dei propri figli conformemente alle loro convinzioni religiose, filosofiche e pedagogiche.”
Anche la Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti del Fanciullo (CRC), adottata nel 1989, essendo uno dei trattati più importanti per la protezione dei diritti dei bambini a livello internazionale, sebbene non tratti direttamente la “libertà educativa” dei genitori, riconosce il diritto dei genitori di guidare l’educazione dei figli, pur nel rispetto degli interessi superiori del bambino [2].
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (1948), sancisce alcuni principi che sostengono il diritto all’educazione e la libertà dei genitori di scegliere l’educazione dei propri figli [3].
Anche se non ha valore giuridico vincolante, la Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo del 1924, alla luce delle tragiche conseguenze della Prima Guerra Mondiale, è stata una delle prime fonti internazionali che ha riconosciuto il diritto dei genitori di educare i propri figli [4].
SITUAZIONE ATTUALE
Nonostante l’importanza del diritto richiamato e la sua necessaria difesa e valorizzazione, nell’attuale panorama sociale italiano sempre più spesso vi sono forze ostinatamente contrarie a far si che tale principio venga disatteso nelle scuole di ogni ordine e grado.
Difatti, soprattutto con riferimento alla educazione alla affettività sempre più spesso vengono prospettati percorsi educativi fondati sulla cd. identità di genere tendenti da un lato a negare il primario diritto di scelta educativa dei genitori, e dall’altro improntare la educazione affettiva sul presupposto scollegamento tra l’orientamento di genere e l’identità sessuata di ogni persona, quale processo di crescita che prescinde dall’iniziale dato biologico-sessuale, che bypassano il diritto dei genitori alla educazione dei propri figli.
Tale ultima tendenza sociale rende pressoché necessario focalizzare l’attenzione sulla importanza di garantire anche in ambito normativo il primario diritto all’educazione affettiva in capo ai genitori in primis e, solo in via sussidiaria, alle scuole quale ausilio alle famiglie nel compimento del loro primario compito educativo.
È bene ribadire che ogni tendenza a delegittimare il primato educativo dei genitori, soprattutto ma non solo con riguardo all’educazione affettiva, lede primariamente l’ordine naturale del diritto della famiglia all’educazione dei propri figli, ma anche tutte le norme sopra citate volte a riconoscere, difendere e valorizzare il primario diritto all’educazione spettante ai genitori.
In questa ottica, lo strumento della Nota Ministeriale del MIUR n. 19534 del 20-11-2018 che introduce l’obbligo del consenso informato preventivo in capo ai genitori per lo svolgimento di attività extracurricolari in favore dei propri figli, risulta un passo necessario per difendere un principio che, attesa la sua importanza, andrebbe valorizzato e difeso con mezzi decisamente più idonei ed efficaci si una semplice nota ministeriale.
Le note ministeriali hanno la funzione di chiarire e orientare l’interpretazione delle norme ma, non costituendo delle fonti giuridiche solide, risultano essere degli strumenti flessibili e, per loro natura, facilmente modificabili e, quindi, incapaci ad essere una solida base normativa per garantire e proteggere un diritto fondamentale come la libertà educativa dei genitori di fronte alle sfide dei giorni odierni.
La precarietà delle note ministeriali risiede proprio nella loro funzione accessoria. Questi atti, infatti, non hanno lo stesso valore giuridico di una legge o di un decreto legislativo e possono essere modificati o sostituiti con relativa facilità, anche in base ai mutamenti politici. In altre parole, basare un diritto fondamentale – che trova la sua fonte in principi di diritto nazionale ed internazionale – su di una nota ministeriale espone tale diritto a continue revisioni e rischia di minare la sicurezza dei genitori nel poter esercitare liberamente la propria scelta educativa rispetto alle attività extracurricolari.
Affinché la libertà educativa dei genitori sia realmente garantita soprattutto sull’importante versante della educazione affettiva, è fortemente auspicabile stabilire e garantire che il consenso adeguatamente informato e preventivo in capo ai genitori sia saldamente ancorato su di una fonte normativa primaria, come una legge ordinaria che definisca chiaramente i contorni di tale diritto. In assenza di una siffatta garanzia, i genitori rischiano di vedere limitato il proprio potere decisionale di ordine naturale in ambito educativo e di subire pressioni da parte delle istituzioni scolastiche e governative del momento.
In un’epoca tesa a de-strutturare la famiglia come cellula primaria dove svolgere l’educazione dei cittadini di domani, le cui cause non sono certamente da rinvenirsi solamente nel susseguirsi delle scelte legislative, comunque figlie dell’attuale humus culturale, occorre ripartire da un duplice movimento sistolico e diastolico in cui il cuore della educazione resta naturalmente il nucleo familiare inteso, nonostante le debolezze proprie dei rispettivi ruoli genitoriali, come il luogo migliore in cui far crescere e sviluppare l’educazione dei fanciulli e degli adolescenti in modo armonico ed ottimale.
Il rafforzamento della fonte normativa del diritto, in qualche modo difeso dalla nota ministeriale MIUR del 2018, andrebbe ad assumere i contorni di un farmaco salvavita per il benessere di uno dei principali muscoli del corpo sociale: l’educazione affettiva dei fanciulli, cuore pulsante della società d’ogni tempo.
Diversamente, qualora si facilitasse una progressiva esautorazione del compito educativo dei genitori, si rischierebbe di porre le basi sociali per una sottile forma di dittatura del pensiero unico. In tale scenario, la scuola potrebbe trasformarsi in un luogo deputato alla diffusione di dottrine arbitrarie, sovente anche scientificamente discutibili, frutto di un dominio culturale imposto dall’alto tramite le istituzioni statali. Un’esperienza, questa, già vissuta nel Novecento e di cui non si avverte alcuna nostalgia.
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1- Art. 1 della Legge 62/2000: “Il sistema educativo italiano è costituito dalla scuola statale e dalla scuola non statale, nell’ambito di un ordinamento unitario.”
2- Il comb. Disp. degli artt.5 e 14 evidenzia quanto affermato: Art.5: “Gli Stati Parti rispettano il diritto e la responsabilità dei genitori o, dove applicabile, dei membri della famiglia allargata o di altri soggetti responsabili della cura del bambino, di fornire al bambino orientamenti appropriati nell’esercizio dei diritti riconosciuti dalla presente Convenzione”. Art.14: “Gli Stati Parti rispettano il diritto del bambino alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione. […] Gli Stati Parti rispettano il diritto dei genitori o, dove applicabile, dei tutori legali, di guidare l’informazione data al bambino in conformità con le capacità del bambino a sviluppare un giudizio autonomo”
3- Art.26 “Ogni individuo ha diritto all’istruzione. L’istruzione deve essere gratuita, almeno per quanto riguarda l’insegnamento elementare e fondamentale. L’istruzione elementare è obbligatoria. […] 3. I genitori hanno diritto di priorità nella scelta del genere di istruzione da impartire ai propri figli.”
4- Il punto 7 della Dichiarazione così recita: “I genitori avranno la priorità nel determinare il tipo di educazione che sarà impartito ai propri figli.”
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