Presidente Zaia, non servono leggi sul fine vita

Nessun vuoto normativo. Già tutto previsto da Costituzione e Consulta.

Pubblichiamo per gentile concessione del quotidiano “La Verità”

Caro presidente Luca Zaia, le scriviamo dopo aver sperimentato negli anni quanto danno possa arrecare una legge che, intervenendo su temi fondanti, non rispetti i diritti umani fondamentali. Quegli stessi diritti definiti “inviolabili” dalla Costituzione, quelli per cui, per dirla con Capograssi, “ogni uomo è uomo”.
Con grande franchezza dissentiamo dalla posizione da lei assunta in ordine al tema del fine vita.

Non abbiamo dubbio alcuno circa la sua buona fede anche su questa frontiera, che vede situazioni di sofferenza e di stanchezza, coinvolgenti legami affettivi e determinanti decisioni che a nessuno è dato di giudicare. E pensiamo sia proprio l’intenzione di porre fine a quella sofferenza la molla che la sollecita nel prodigarsi per legalizzare la procedura per il suicidio assistito. Peraltro, come le sarà noto, già l’ordinamento consente al paziente di rifiutare le cure (legge 219/2917), “diritto” cui evidentemente non deve seguire l’abbandono, bensì l’accesso alle cure palliative.

Perché allora accanirsi per l’accennata legalizzazione? Per seguire la via ideologica dei Radicali, protesi a dare veste normativa a plurime violazioni di diritti fondamentali (la vita), guarda caso dei fragili, con conseguenze devastanti già viste in altri settori, e pure acclarate dai dati (v. aborto, droga,ecc.)? Per estendere il suicidio assistito ben oltre il varco dei malati terminali? Per condurre agli estremi esiti la c.d. “autodeterminazione” del soggetto, che decide ad libitum della propria vita fino al punto di sopprimerla? Invero l’autodeterminazione è un valore qualora sia concepita come limitata, in virtù della concezione personalista. Se invece costituisce un generale diritto ad una non meglio definita libertà, è violato lo stato di diritto costituzionale, che non ammette poteri totalitari, neppure se questi poteri siano espressione di pretese individuali, anche perché ciò condurrebbe alla conflittualità senza fine, al darwinismo sociale.

Quando si parla di libertà di scelta del malato, ci si deve porre nella logica della tutela della vita e non della morte, perché il nostro ordinamento tutela il diritto alla vita, non il “diritto” alla morte.
I legislatori, a partire dalle Regioni, dovrebbero quindi tener presente che, sia la Costituzione sia le Carte dei diritti in genere, sono in funzione della salvaguardia dei diritti dell’uomo, in primis quello alla vita. Da ciò deriva che i malati terminali debbono essere messi tutti nella condizione di poter scegliere in effettiva libertà, agendo in primis sul dolore, il fattore che spesso condiziona la scelta.

Lei sostiene poi la necessità di una legge “dalle maglie strettissime”, per evitare abusi.
Tuttavia ciò è frontalmente smentito dalle esperienze di Paesi, dove il pertugio è in pochissimo tempo divenuto una voragine (in Olanda, ad esempio, oltre a ricomprendere i depressi nell’alveo della disciplina del c.d. “suicidio assistito”, la china discendente non ha fine, al punto che aleggia sempre più insidiosa idea che raggiunti i 70 anni di età non abbia più senso vivere…). Inoltre, sull’effetto (contro) pedagogico della legge, specie sui temi sensibili, ha già scritto lucidamente il Patriarca di Venezia.

Ci limitiamo solo a evidenziare i rischi che la stessa Consulta (sent.135/2024) ha indicato quale esito della legalizzazione: plausibili condotte abusive; “pressione sociale indiretta” su altre persone malate o anziane e sole; tensioni sull’allocazione delle risorse pubbliche, alla cui stregua il c.d. “diritto di morire” potrebbe essere concepito dal malato come un “dovere di morire” per non essere di peso. “Posto che, affermato quel “diritto”, il ricevere trattamenti sanitari in determinate situazioni, non risulta più “normale” bensì oggetto di una pretesa verso la società. Con inevitabili dinamiche di colpevolizzazione dei pazienti nel caso in cui continuino a richiedere assistenza medica e sociale”.

Nessun “vuoto normativo” quindi, presidente, sia perché la sentenza 242/19 è autoapplicativa per affermazione della stessa Consulta, sia perché il rifiuto delle cure è già previsto dall’ordinamento, sia perché, a tutt’oggi, in Italia già 16 pazienti hanno ottenuto dall’USL, senza bisogno di una legge, l’autorizzazione al suicidio assistito.

Piuttosto che rincorrere la distruzione dell’essere umano, evocando alcune delle pagine più atroci della storia umana, occorre piuttosto insistere ed impegnarsi per l’implementazione delle cure palliative, il cui esito sono la buona qualità della vita dei pazienti e il drastico calo della domanda di morte assistita, come, del resto, documentato dall’OCSE.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER!

Resta aggiornato con tutte le iniziative e gli articoli in difesa della vita e della famiglia.

Share This

Se ti piace questo articolo lo puoi condividere!

Altre persone potrebbero trovarlo utile.