Se fa opposizione, la toga si tradisce

La Costituzione, così come i giuristi che l'hanno scritta, chiarisce bene come i giudici non costituiscano un potere che abbia facoltà di contrapporsi a governo e Parlamento

di Pino Morandini

Coniugato con Patrizia, padre e nonno.

Fondatore del primo Movimento per la vita nel Trentino; cofondatore del Centro Trentino di Solidarietà, programma terapeutico per tossicodipendenti e dell’Associazione Provinciale Amici della Nefrologia.

Membro della Giunta nel Movimento per la Vita nazionale e membro del Consiglio Direttivo dell'Associazione Family Day-Difendiamo i Nostri Figli.

Laureato in Giurisprudenza, Magistrato del T.A.R. della Lombardia, Sezione Staccata di Brescia dal 1984.

Dal 1988 al 2013 ricopre incarichi amministrativi all'interno del Consiglio Regionale della Regione Trentino – Alto Adige facendosi promotore di numerose leggi regionali a tutela della famiglia e della vita in particolar modo quella più fragile anche in ambito sanitario. Promuove iniziative per la formazione etica del personale sanitario e costituisce una Scuola di Formazione politica.

7 Febbraio 2025

Pubblichiamo per gentile concessione del quotidiano “LaVerità”

Mi ha sempre affascinato la funzione del giudice, impersonante quel dovere dello “ius dicere”, cioè del dare giustizia (nei limiti del possibile, vista l’umana limitatezza), di accertare chi abbia ragione e chi torto. Compito che, intuitivamente, richiede essenzialmente il doversi porre per definizione al di sopra delle parti. In altri termini, l’essere terzo e imparziale, come prescritto altresì dalla Costituzione. Ecco perché chiunque sia investito di simili funzioni, deve essere degno delle medesime.

Nel suo “Elogio dei giudici scritto da un avvocato”, Pietro Calamandrei osservava come «Il nome di ‘giudice’ è un nome onesto ed austero, come quello che distingue un ordine religioso». Aggiungendo, inoltre, che «la giustizia nasce dal dolore». Ed è per questo che il giudice deve «cercare di introdurre nelle formule spietate delle leggi la comprensione umana delle leggi illuminata dalla pietà».

Mi inquieta, pertanto, nell’attuale contesto storico così tumultuoso e spesso vacuo, il dover assistere frequentemente a iniziative di magistrati che contestano le scelte del Governo o del Parlamento, specie se rappresentanti una determinata parte politica (ma non solo, ovviamente, il discorso che vo facendo vale a prescindere dagli schieramenti).
Resto convinto che la gran parte della Magistratura onori il proprio ‘munus’, ma certe pronunce giurisdizionali non possono non destare preoccupazione.
Anche perché è principio sacrosanto del diritto, di cui ha scritto Montesquieu, quello della separazione dei poteri, che permette al legislativo e all’esecutivo di operare coordinandosi senza alcuna interferenza, attraverso bilanciamenti e controlli. Principio elaborato ed esaltato dalla Serenissima, e perfino assunto ad esempio dai Costituenti di Philadelphia!

Del resto, l’art. 104, 1°comma, della Costituzione sancisce “La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere”.
Ordine quindi, non potere. Sta di fatto che il giudiziario è in costante rapporto con il legislativo e l’esecutivo. E’ in questo contesto che trova significato il dettato dell’art. 101, 2°comma, della Costituzione, per il quale “i giudici sono soggetti soltanto alla legge”.

E nel mentre appaiono inevitabili le naturali frizioni, generate da ragioni del contendere, non deve stupire la conclusione cui è giunta la Corte costituzionale, chiamata a pronunciarsi sull’autonomia e l’indipendenza del giudice.
La Consulta ha infatti dichiarato (sent. n.168/1963, Presidente Ambrosini; tra i componenti, Sandulli e Mortati, quest’ultimo fece pure parte dell’Assemblea Costituente) che «l’indipendenza della magistratura trova la prima e fondamentale garanzia nel senso del dovere dei magistrati e nella loro obbedienza alla legge morale». Non quindi alle leggi positive, bensì alla legge morale, criterio ispiratore delle leggi in generale, per non diventare liberticide.
Nemmeno è consentito al magistrato di censurare il merito del provvedimento, cioè la sua opportunità politica, spettandogli invece di valutarne la sola legittimità. Tanto più che egli dispone del privilegio di adire direttamente la Corte costituzionale ogniqualvolta consideri l’atto normativo primario non conforme alla Costituzione.

Cosa accade, per converso, quando l’ordine giudiziario, anziché rimanere tale, si trasforma in potere, cioè quando assume una serie di prerogative destinate a entrare inevitabilmente in contrasto con il legislativo o con l’esecutivo? Non si corre facilmente il rischio di veder realizzato quanto già nel lontano 1976, a proposito del CSM, preconizzava Costantino Mortati (“Istituzioni di diritto pubblico”)? Così annotava l’insigne giurista: «Si verifica così questo risultato paradossale, che un organo creato per garantire l’indipendenza della magistratura diventi potente strumento della sua politicizzazione».
In tal modo, si altera fortemente il sistema dei controlli e dei bilanciamenti su cui regge il summenzionato saggio principio di separazione dei poteri.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER!

Resta aggiornato con tutte le iniziative e gli articoli in difesa della vita e della famiglia.

Share This

Se ti piace questo articolo lo puoi condividere!

Altre persone potrebbero trovarlo utile.